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LEGGE 26 maggio 1971, n. 288

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  2-6-1971 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, al primo comma, le parole: Nel comune di Tuscania, colpito, sono sostituite con le parole: Nei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, colpiti; conseguentemente, allo stesso comma, le parole: tale comune, sono sostituite con le parole: tali comuni; al secondo comma, le parole: nel comune suindicato, sono sostituite con le parole: nei comuni suindicati; all'articolo 2, le parole: nel comune, sono sostituite con le parole: nei comuni; all'articolo 3, primo comma, le parole: nel comune, sono sostituite con le parole: nei comuni.
All'articolo 4, al primo comma, le parole: a Tuscania, nei, sono sostituite con le parole: a Tuscania, Arlena di Castro e nei; e le parole: dell'alto Lazio, sono sostituite con le parole: della provincia di Viterbo.
Al primo comma, lettera a), è soppressa la parola: comunali; ed è aggiunta la lettera: h-bis) alla ricostruzione e riparazione, a totale carico dello Stato, di alloggi dell'Istituto provinciale autonomo delle case popolari, degli alloggi GESCAL ed ex gestione INA-Casa e dei lavoratori agricoli, costruite ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676.
Dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:
"L'approvazione dei progetti di qualsiasi importo, l'impegno della spesa, l'appalto e la gestione tecnico-amministrativa ed economica delle opere, nonché la concessione e la liquidazione dei contributi di cui al successivo articolo 6 è demandata, in deroga ai limiti di competenza per valore, ai provveditorati regionali alle opere pubbliche per il Lazio e per l'Umbria".
All'articolo 5, al terzo comma, sono aggiunte le parole: entro 150 giorni dalla conversione in legge del presente decreto;

il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio trasmette il piano al comune di Tuscania, il quale, entro quindici giorni, lo adotta e, il giorno successivo al provvedimento di adozione, provvede alla sua pubblicazione per dieci giorni consecutivi, entro i quali possono essere presentate osservazioni ed opposizioni da parte di enti e di privati interessati".
All'articolo 6, al primo comma, è soppressa la parola: urbani.
Al primo comma, alla lettera a), la parola: tre, è sostituita con la parola: cinque, alla lettera b), le parole: quattro o cinque vani, sono sostituite con le parole: sei o sette vani;
il sesto comma è sostituito dal seguente:
"Il provveditorato regionale alle opere pubbliche corrisponde ai proprietari che ne facciano richiesta anticipazioni pari al 75 per cento del contributo agli stessi spettante e dell'eventuale spesa a totale carico dello Stato".
L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Il genio civile di Viterbo, l'istituto autonomo delle case popolari di Viterbo, gli enti; locali competenti e gli enti autorizzati alla costruzione di edilizia popolare e sovvenzionata possono sostituirsi, nella progettazione, costruzione e riparazione delle abitazioni, ai proprietari che ne facciano richiesta, previa cessione dei diritti ad essi spettanti a norma del precedente articolo 6.
A tal fine gli enti suddetti ed i proprietari stipulano apposita convenzione".
All'articolo 8, al primo comma, dopo le parole: di cui all'articolo 9, sono aggiunte le parole: o in altre zone previste dal piano regolatore;
il secondo comma è sostituito dal seguente:
"All'assegnazione delle aree provvede una commissione composta dal prefetto che la presiede, dall'ingegnere capo del genio civile, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, dal sindaco del comune di Tuscania e dal presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Viterbo".
All'articolo 10, al primo comma, dopo le parole: sono espropriate, sono aggiunte le parole: in nome e All'articolo 12, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Le convenzioni aventi per oggetto l'affidamento dei lavori di cui al comma precedente sono stipulate dal provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio e l'Umbria, sentito il comitato tecnico-amministrativo, prescindendo dagli altri pareri degli organi consultivi e tecnici previsti dalle vigenti disposizioni".
All'articolo 13, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Tali incarichi sono conferiti con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 12. Con lo stesso decreto è stabilito il compenso da corrispondere agli esperti, il cui onere è a carico dei fondi stanziati con il presente decreto".
All'articolo 14, le parole: il Ministero dei lavori pubblici, sono sostituite con le parole: il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio.
All'articolo 15, è aggiunto il seguente comma:
"La spesa derivante dall'attuazione degli articoli 13 e 14 non potrà superare il 5 per cento dello stanziamento globale previsto dal comma precedente".
All'articolo 16, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: "A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove non riesca possibile notificare al proprietario l'invito con diffida, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo 1, può procedersi all'affissione degli atti di notifica nell'albo pretorio del comune per un periodo di 15 giorni.
Le opere occorse per i servizi relativi alle tendopoli per il ricovero dei senza tetto fanno carico allo stanziamento di cui al presente articolo".
All'articolo 17, al primo comma, le parole: lire 840 milioni, sono sostituite con le parole: lire 1.500 milioni.
All'articolo 18, sono aggiunte, in fine, le parole: ed in quello di Valfabbrica; conseguentemente, all'articolo 19, le parole: Nella località considerata, sono sostituite con le parole: Nelle località considerate.
All'articolo 21, dopo la parola: Tuscania, sono aggiunte le parole: e nel comune di Valfabbrica.
All'articolo 22, dopo la parola: Tuscania, sono aggiunte le parole: e nel comune di Valfabbrica.
All'articolo 25, al secondo comma, primo alinea, le parole: agosto 1971, sono sostituite con le parole: dicembre 1971.
All'articolo 26, al primo comma, le parole: venti dipendenti, sono sostituite con le parole: venticinque dipendenti; e le parole: dei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, sono sostituite con le parole: dei comuni di Tuscania, di Arlena di Castro e di Tessennano.
All'articolo 27, al primo comma, sono soppresse le parole: colpiti dal terremoto del febbraio 1971:
al secondo comma, le parole: 31 maggio 1971 sono sostituite con le parole: 30 giugno 1971.
Dopo l'articolo 29, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 29-bis.

"Le imprese artigiane, le piccole e medie imprese industriali, le imprese commerciali, turistiche e alberghiere, esercenti la loro attività nei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, sono esenti, per cinque anni a partire dal 1971, da ogni tributo diretto sul reddito.
L'esenzione deve essere richiesta, con apposita istanza, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto".
All'articolo 37, all'ultimo comma, sono aggiunte, in fine le parole: Gli uffici pubblici tenuti al rilascio della documentazione necessaria ad ottenere i benefici di cui al presente decreto debbono rilasciare le certificazioni richieste gratuitamente quando il richiedente dimostri con certificato di residenza o con dichiarazione del sindaco di essere residente in Tuscania o di aver sopportato danni in conseguenza del terremoto in quel comune.
Dopo l'articolo 37, sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 37-bis.

"Le spese di parte corrente autorizzate del presente decreto e non impegnate nell'anno di rispettiva competenza possono essere impegnate nell'esercizio finanziario successivo".

Art. 37-ter.

"È costituito un fondo speciale di lire 200 milioni presso l'IMI al fine di provvedere al pagamento degli interessi per crediti inerenti all'avvio di attività economiche, con prioritario riferimento alla occupazione".
All'articolo 38, al primo comma, le parole: lire 5.400 milioni, sono sostituite con le parole: lire 6.060 milioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1971

SARAGAT COLOMBO - RESTIVO - PRETI - MISASI - LAURICELLA - GAVA - DONAT-CATTIN - GIOLITTI - FERRARI-AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO