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LEGGE 17 febbraio 1971, n. 89

Modificazioni all'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.

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Testo in vigore dal: 11-4-1971
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  L'articolo 75  del  regio  decreto  9  luglio  1939,  n.  1238,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Chiunque trova un bambino deve  farne  la  consegna  all'ufficiale
dello stato civile con le vesti e gli altri  oggetti  e  contrassegni
rinvenuti presso il bambino stesso; deve inoltre dichiarare tutte  le
circostanze di tempo e di luogo in cui il rinvenimento e' avvenuto. 
  Della consegna si redige nel registro di nascita  processo  verbale
circostanziato, nel quale si devono in  ogni  caso  enunciare  l'eta'
apparente e il sesso del bambino, il nome  e  cognome  che  gli  sono
imposti e l'istituto a cui esso e consegnato. 
  I  bambini  trovati  sono  affidati  ai   servizi   di   assistenza
dell'amministrazione provinciale del luogo in cui il bambino e' stato
trovato o e' nato. 
  Nei casi  predetti,  nonche'  nei  casi  di  bambini  denunciati  o
risultanti come nati da genitori ignoti, l'ufficiale di stato  civile
procede,  entro  dieci  giorni  dalla  formazione   dell'atto,   alla
segnalazione di cui all'articolo 314/5 del codice civile". 
 
  La presente legge, munita del sigillo  dello  Stato  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 17 febbraio 1971 
 
                               SARAGAT 
 
                                                    COLOMBO - REALE - 
                                                              RESTIVO 
 
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO