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DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1971, n. 5

Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 30 marzo 1971, n. 118 (in G.U. 02/04/1971, n.82).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/04/1971)
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Testo in vigore dal:  1-2-1971

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza, allo scopo di assicurare la continuità delle provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili, di mantenere in vigore, fino all'emanazione di nuove disposizioni in materia, le norme di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, con le modifiche e integrazioni previste dalla legge 13 ottobre 1969, n. 743 e dalla legge 11 marzo 1970, n. 74, la cui efficacia è scaduta il 31 dicembre 1970;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministri per l'interno, per la sanità e per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e con quello per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1


Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili continuano ad avere applicazione, con effetto dal 1 gennaio 1971, le norme di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, con le modifiche ed integrazioni di cui alla legge 13 ottobre 1969, n. 743 e alla legge 11 marzo 1970, n. 74.