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LEGGE 5 novembre 1970, n. 824

Modificazioni dell'articolo 281 del codice di procedura penale sulla facoltà di impugnazione delle ordinanze sulla libertà provvisoria.

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Testo in vigore dal: 9-12-1970
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  capoverso  dell'articolo  281 del codice di procedura penale e'
cosi' modificato:
  "Si   applicano   il   terzo,   il   quarto  e  l'ultimo  capoverso
dell'articolo 272-bis del codice di procedura penale".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 novembre 1970

                               SARAGAT

                                                      COLOMBO - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE