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LEGGE 5 novembre 1970, n. 824

Modificazioni dell'articolo 281 del codice di procedura penale sulla facoltà di impugnazione delle ordinanze sulla libertà provvisoria.

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Testo in vigore dal:  9-12-1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il capoverso dell'articolo 281 del codice di procedura penale è così modificato:
"Si applicano il terzo, il quarto e l'ultimo capoverso dell'articolo 272-bis del codice di procedura penale".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 novembre 1970

SARAGAT COLOMBO - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE