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LEGGE 23 giugno 1970, n. 503

Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996)
Testo in vigore dal: 1-8-1970
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  istituti zooprofilattici sperimentali indicati nella tabella A
annessa alla presente legge sono enti sanitari dotati di personalita'
giuridica  di  diritto  pubblico  e  sottoposti  alla  vigilanza  del
Ministero della sanita', che impartisce anche le direttive tecniche e
ne coordina il funzionamento attraverso le regioni.