LEGGE 27 maggio 1970, n. 378

Ammissione degli studenti dell'Universita' di Assisi nelle universita' statali e riconosciute dallo Stato e riconoscimento degli esami sostenuti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-6-1970
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  studenti  i quali siano stati regolarmente iscritti negli anni
accademici  dal  1964-65 al 1967-68 presso la universita' che, in via
di  fatto,  e' stata in funzione in tali anni nella citta' di Assisi,
sono  ammessi  ad  iscriversi,  con  decorrenza  dall'anno accademico
1970-71,  presso  le facolta', statali e riconosciute dallo Stato, di
magistero  e  di  lingue straniere, nell'anno di corso immediatamente
successivo  a  quello,  o a quelli, per i quali essi abbiano superato
complessivamente almeno la meta' degli esami previsti dal piano degli
studi  di  detta  universita',  secondo  la  tabella  A allegata alla
presente legge.
  In nessun caso e' consentita soluzione di continuita' negli anni di
iscrizione, qualunque sia il numero degli esami superati.
  Il  periodo  di  tempo  impiegato  nel  servizio  militare di leva,
purche'   iniziato  dopo  la  prima  iscrizione  ai  corsi  di  detta
universita',  sara'  ritenuto  utile,  agli  effetti  di cui ai commi
precedenti,  qualunque  sia  il  numero  degli esami superati, per un
massimo di due anni.