LEGGE 25 maggio 1970, n. 357

Disposizioni sulla nomina ad aggiunto giudiziario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal: 3-7-1970
al: 20-4-1979
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  nomina  ad  aggiunto  giudiziario  ha  luogo  con  delibera del
Consiglio  superiore  della  magistratura,  previo  esame  del parere
motivato  del  consiglio  giudiziario del distretto, o dei distretti,
nei  quali  l'uditore  ha  esercitato le funzioni giurisdizionali. Il
parere  e'  espresso dopo due anni dalla nomina ad uditore purche' le
funzioni  siano  state  effettivamente  esercitate per non meno di un
anno.  La  nomina  ad aggiunto giudiziario ha comunque decorrenza, ad
ogni effetto, dal compimento di due anni dalla nomina ad uditore. Per
gli uditori a cui non siano state conferite le funzioni per motivi di
leva  il parere viene espresso dopo un anno di funzioni effettive, ma
la  nomina  ad aggiunto decorre ad ogni effetto dal compimento di due
anni dalla nomina ad uditore.