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LEGGE 25 maggio 1970, n. 357

Disposizioni sulla nomina ad aggiunto giudiziario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  3-7-1970 al: 20-4-1979
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La nomina ad aggiunto giudiziario ha luogo con delibera del Consiglio superiore della magistratura, previo esame del parere motivato del consiglio giudiziario del distretto, o dei distretti, nei quali l'uditore ha esercitato le funzioni giurisdizionali. Il parere è espresso dopo due anni dalla nomina ad uditore purché le funzioni siano state effettivamente esercitate per non meno di un anno. La nomina ad aggiunto giudiziario ha comunque decorrenza, ad ogni effetto, dal compimento di due anni dalla nomina ad uditore. Per gli uditori a cui non siano state conferite le funzioni per motivi di leva il parere viene espresso dopo un anno di funzioni effettive, ma la nomina ad aggiunto decorre ad ogni effetto dal compimento di due anni dalla nomina ad uditore.