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LEGGE 11 maggio 1970, n. 289

Norme interpretative e modificative della legge 28 marzo 1968, n. 371, concernente il trattenimento in servizio a domanda, degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  7-6-1970 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai fini del computo dei cinque anni di servizio effettivo richiesti dal primo comma dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, la frazione di anno superiore a sei mesi deve intendersi come anno intero.
Nello stesso primo comma dell'articolo 6 della citata legge le parole "escluso quello corrispondente alla ferma di leva" sono sostituite dalle seguenti: "escluso, per tutte e tre le forze armate, il periodo corrispondente alla durata della ferma di leva presso l'Esercito e l'Aeronautica".