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LEGGE 11 marzo 1970, n. 83

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
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Testo in vigore dal:  6-7-2011
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, n. 2), dopo le parole "ai fini" è inserita la parola "normativi,".
All'articolo 2, primo comma, dopo le parole "designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante" sono inserite le parole "del Consiglio regionale ove costituito o"; le parole "da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti" sono sostituite dalle parole "da cinque rappresentanti dei datori di lavoro di cui almeno due dei coltivatori diretti".
All'articolo 3, n. 3), sono aggiunte le parole "e di esprimere pareri e di formulare proposte in merito all'assistenza a favore, della manodopera migrante".
Al n. 4), le parole "Sezioni di collocamento" sono sostituite con le parole "Sezioni dell'ufficio del lavoro".
Dopo il n. 6), sono inseriti i seguenti:
"7) di determinare, sentite le commissioni provinciali, di cui al presente decreto, le particolari specializzazioni ammesse a richiesta nominativa, ai sensi del successivo articolo 11, ivi comprendendo quelle conferite con titolo di studio e diploma rilasciati da istituti di Stato o da corsi autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da fissare con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale";
"8) di fissare i criteri per la documentazione e l'accertamento dell'effettivo possesso delle cognizioni ed attitudini necessarie per le specializzazioni di cui al precedente punto 7)".
All'articolo 4, primo comma, le parole "da un rappresentante dell'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati" sono sostituite con le parole "dal direttore dell'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati o da un suo delegato"; le parole "da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti" sono sostituite con le parole "da cinque rappresentanti dei datori di lavoro di cui almeno uno dei coltivatori diretti".
Al settimo comma, le parole "di cui al successivo articolo 17" sono sostituite con le parole "di cui ai nn. 5) e 6) del successivo articolo 5".
All'articolo 5, il n. 1) è sostituito dal seguente:
"1) di formulare proposte alla commissione regionale per la mano d'opera agricola ai fini delle determinazioni di cui al n. 7) del precedente articolo 3";
il n. 2) è sostituito dal seguente:
"2) di formulare proposte alla commissione regionale per la mano d'opera agricola ai fini delle determinazioni di cui al n. 8) del precedente articolo 3".
Dopo il n. 5) è inserito il seguente:
"6) di svolgere i compiti di cui all'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 334".
All'articolo 6, primo comma, le parole "presso le sezioni di collocamento" sono sostituite con le parole "presso le sezioni dell'ufficio del lavoro"; le parole "dal collocatore" sono sostituite con le parole "dal dirigente della sezione"; le parole "da due rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti" sono sostituite con le parole "da tre rappresentanti dei datori di lavoro di cui almeno uno dei coltivatori diretti"; le parole "dei datori di lavoro a tre" sono sostituite con le parole "dei datori di lavoro a quattro".
Al quarto comma, sono aggiunte in fine le parole "assicurando i diritti delle minoranze".
All'articolo 7, primo comma, n. 4), le parole "comma terzo" sono sostituite con le parole "comma secondo";
al n. 5) le parole "ai lavoratori subordinati" sono sostituite con le parole "ai lavoratori agricoli subordinati"; le parole "fine del trimestre" sono sostituite con le parole "fine di ciascun trimestre".
Al terzo comma, le parole "all'articolo 4 della legge 12 marzo 1968, n. 334" sono sostituite con le parole "al presente decreto".
All'articolo 8, primo comma, le parole "Sezione di collocamento" sono sostituite con le parole "Sezione dell'ufficio del lavoro"; le parole "dalla pubblicazione" sono sostituite con le parole "dall'ultimo giorno di pubblicazione".
All'articolo 9, primo comma, le parole "dalla sezione di collocamento" sono sostituite con le parole "dalla sezione dell'ufficio del lavoro".
All'ultimo comma, dopo la parola "insoddisfatte" sono inserite le parole "alle sezioni contermini e".
All'articolo 10, primo comma, dopo le parole "alla sezione" sono inserite le parole "dell'ufficio del lavoro".
Il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Alle imprese diretto-coltivatrici è consentita l'assunzione diretta di non più di un lavoratore agricolo e per non più di cinquantuno giornate nell'anno. Nei comuni riconosciuti montani ai sensi delle leggi vigenti, alle imprese diretto-coltivatrici è consentita l'assunzione diretta di non più di due lavoratori agricoli e per non più di cinquantuno giornate nell'anno ciascuno".
Al quarto comma, le parole "di parenti ed affini entro il terzo grado" sono sostituite con le parole "di parenti entro il terzo grado e di affini entro il secondo grado".
Al decimo comma, le parole "alla sezione di collocamento" sono sostituite con le parole "alla sezione dell'ufficio del lavoro".
All'ultimo comma, le parole "comma primo" sono sostituite con le parole "presente decreto".
All'articolo 11, secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) di personale rientrante nelle categorie individuate dalla commissione regionale per la manodopera agricola ai sensi del n. 7) del precedente articolo 3".
Al terzo comma, la parola "qualifiche" è sostituita con la parola "specializzazioni".
Al sesto comma, sono aggiunte le parole "e dai datori di lavoro non soggetti a tale obbligo".
All'articolo 12, settimo comma, le parole "dagli atti del collocamento" sono sostituite con le parole "dagli atti di ufficio".
All'articolo 13, secondo comma, dopo la parola "comunicazione" è inserita la parola "motivata"; le parole "otto giorni" sono sostituite con le parole "tre giorni"; le parole "del luogo ove si svolgono i lavori" sono sostituite con la parola "competente"; dopo le parole "intima al datore di lavoro" sono inserite le parole "dandone contemporaneamente comunicazione alla commissione locale".
All'articolo 14, primo comma, le parole "otto giorni" sono sostituite con le parole "quattro giorni".
Al secondo comma, le parole "otto giorni" sono sostituite con le parole "quattro giorni".
All'articolo 15, terzo comma, le parole "senza modifiche, salvo che non ravvisi motivi di manifesta illegittimità. In tal caso ne rifiuta, con provvedimento motivato, la pubblicazione, rimettendo la decisione al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale" sono sostituite con le parole "escludendo dagli elenchi stessi i nominativi per i quali ravvisi motivi di manifesta illegittimità. In tal caso il provvedimento di esclusione, con l'indicazione dei motivi, è notificato agli interessati ed è trasmesso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per le definitive determinazioni".
All'articolo 16, è premesso il seguente comma:
"Le commissioni locali per la manodopera agricola debbono essere costituite entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Al secondo comma, le parole "di collocamento" sono soppresse.
All'articolo 17, secondo comma, dopo le parole "cancellazione dagli elenchi nominativi" sono aggiunte le parole "indicandone i motivi".
Al terzo comma, le parole "entro 180 giorni" sono sostituite con le parole "entro 100 giorni".
Dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
"Qualora il Ministro non si pronunci entro un anno, il ricorso si intende accolto".
All'articolo 18, secondo comma, dopo le parole "sono prorogate fino al 31 dicembre 1970" sono aggiunte le parole "e costituiscono titolo valido per il conseguimento da parte dei lavoratori delle prestazioni fino al 31 dicembre 1971".
È aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le funzioni delle commissioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e successive modificazioni, vengono demandate alle commissioni locali per la manodopera agricola di cui al precedente articolo 6".
All'articolo 19, ultimo comma, le parole "agli articoli - 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11" sono sostituite con le parole "agli articoli 6, 8, 9, 10 e 11.
All'articolo 20, quarto comma, le parole "Sezione di collocamento" sono sostituite con le parole "Sezione dell'ufficio del lavoro".
Sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Nei casi di recidiva nella violazione delle norme di cui al presente decreto, il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro comunica l'infrazione ai Ministri ed alle pubbliche amministrazioni che abbiano competenza a disporre la concessione di contributi, di agevolazioni fiscali e creditizie o comunque competenti a qualsivoglia intervento pubblico in favore del datore di lavoro trasgressore.
I Ministri e le pubbliche amministrazioni adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e, nei casi più gravi, potranno decidere l'esclusione del datore di lavoro trasgressore, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione od intervento".
((2))

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1970

SARAGAT RUMOR - DONAT-CATTIN - GAVA - CARON - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008 n. 133 come modificato dall'art. 38, comma 4 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 non dispone più (con l'art. 24) l'abrogazione dell'intero provvedimento.