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LEGGE 11 marzo 1970, n. 74

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 2, concernente provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  15-3-1970 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 2, concernente "Provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili", con la seguente modificazione:
All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:
"Agli articoli 1, primo capoverso, e agli articoli 3, 4 e 5 della legge 13 ottobre 1969, n. 743, le parole "non di natura psichica", sono sostituite dalle parole "di natura non esclusivamente psichica".
All'articolo 1, secondo capoverso, della predetta legge 13 ottobre 1969, n. 743, le parole "non di natura psichica", sono sostituite dalle parole "anche di natura non esclusivamente psichica "".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1970

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Visto, il Guardasigilli: GAVA