stai visualizzando l'atto

LEGGE 24 dicembre 1969, n. 1038

Norme interpretative ed integrative dell'articolo 45 del testo di legge tributaria sulle successioni approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, in materia di ammissione al passivo dei debiti per saldi passivi di conti correnti bancari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  28-1-1970 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Ai fini dell'applicazione dei tributi successori, sono ammessi in deduzione dall'asse ereditario i debiti derivanti da saldo passivo di conto corrente bancario, originato da emissione di assegni, quale che sia il rapporto contrattuale sottostante, purché giustificati dalla seguente documentazione:
1) dimostrazione dell'integrale svolgimento del conto a partire dal 31 dicembre dell'anno anteriore alla apertura della successione o dall'ultimo saldo attivo del conto; tale dimostrazione dovrà risultare da dichiarazione dell'istituto di credito autenticata, o da estratto notarile, redatti sulla base delle registrazioni operate anche per riassunto sui libri inventari e giornale dello stesso istituto di credito;
2) originale, o copia autentica, degli assegni emessi con indicazione degli estremi delle annotazioni operate sui libri di commercio dell'istituto di credito anche per riassunto;
3) dichiarazione rilasciata da tutti gli eredi e dal legale rappresentante dell'istituto di credito, controfirmata dal capo servizio o dal contabile addetto al servizio, attestante l'effettiva sussistenza del debito, in tutto o in parte, all'epoca di apertura della successione, con la specificazione delle eventuali garanzie prestate.
L'ammontare del saldo passivo ammissibile in detrazione, di cui al primo comma, si determina partendo dalla situazione contabile esistente alla data di riferimento e tenendo conto di tutti i prelievi effettuati a mezzo assegno ed addebitati al correntista e della somma di tutti i versamenti comunque accreditati allo stesso titolare del conto.
In ogni caso è fatta salva la facoltà del Ministero delle finanze di avvalersi del Servizio di vigilanza sulle aziende di credito ai fini del controllo di cui all'ultima parte dell'articolo 41 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645.
Relativamente alle successioni apertesi prima della entrata in vigore della presente legge e per le quali sia stato già definito il debito d'imposta con la deduzione dall'asse ereditario dei debiti nascenti da saldi passivi di conti correnti bancari, ogni successiva contestazione afferente la documentazione a suo tempo prodotta deve ritenersi rinunciata ad ogni effetto, con conseguente annullamento delle relative iscrizioni a partitario e delle successive ingiunzioni fiscali, opposte o non opposte dai contribuenti.
Relativamente alle successioni apertesi prima della entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia stato ancora definito il debito d'imposta, gli eredi potranno documentare i debiti nascenti da saldi passivi di conti correnti bancari nei modi indicati nel primo comma del presente articolo unico.
Non si fa luogo a rimborso di somme già pagate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1969

SARAGAT RUMOR - BOSCO

Visto, il Guardasigilli: GAVA