LEGGE 24 dicembre 1969, n. 1038

Norme interpretative ed integrative dell'articolo 45 del testo di legge tributaria sulle successioni approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, in materia di ammissione al passivo dei debiti per saldi passivi di conti correnti bancari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 28-1-1970
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Ai fini dell'applicazione dei tributi successori, sono  ammessi  in
deduzione dall'asse ereditario i debiti derivanti da saldo passivo di
conto corrente bancario, originato da emissione di assegni, quale che
sia il rapporto contrattuale sottostante, purche' giustificati  dalla
seguente documentazione: 
    1) dimostrazione dell'integrale svolgimento del conto  a  partire
dal 31 dicembre dell'anno anteriore alla apertura della successione o
dall'ultimo  saldo  attivo  del  conto;  tale  dimostrazione   dovra'
risultare da dichiarazione dell'istituto di credito autenticata, o da
estratto notarile, redatti sulla  base  delle  registrazioni  operate
anche per riassunto sui  libri  inventari  e  giornale  dello  stesso
istituto di credito; 
    2)  originale,  o  copia  autentica,  degli  assegni  emessi  con
indicazione degli estremi delle  annotazioni  operate  sui  libri  di
commercio dell'istituto di credito anche per riassunto; 
    3) dichiarazione rilasciata da  tutti  gli  eredi  e  dal  legale
rappresentante  dell'istituto  di  credito,  controfirmata  dal  capo
servizio o dal contabile addetto al servizio, attestante  l'effettiva
sussistenza del debito, in tutto o in parte,  all'epoca  di  apertura
della successione, con la  specificazione  delle  eventuali  garanzie
prestate. 
  L'ammontare del saldo passivo ammissibile in detrazione, di cui  al
primo  comma,  si  determina  partendo  dalla  situazione   contabile
esistente alla data  di  riferimento  e  tenendo  conto  di  tutti  i
prelievi effettuati a mezzo assegno ed addebitati  al  correntista  e
della somma di tutti i versamenti comunque  accreditati  allo  stesso
titolare del conto. 
  In ogni caso e' fatta salva la facolta' del Ministero delle finanze
di avvalersi del Servizio di vigilanza sulle aziende  di  credito  ai
fini del controllo di cui all'ultima parte dell'articolo 41 del testo
unico  delle  leggi  sulle  imposte  dirette  approvato  con  decreto
presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645. 
  Relativamente alle successioni  apertesi  prima  della  entrata  in
vigore della presente legge e per le quali sia stato gia' definito il
debito d'imposta con la deduzione  dall'asse  ereditario  dei  debiti
nascenti da saldi passivi di conti correnti bancari, ogni  successiva
contestazione afferente la documentazione a suo tempo  prodotta  deve
ritenersi rinunciata ad ogni effetto,  con  conseguente  annullamento
delle relative iscrizioni a partitario e delle successive ingiunzioni
fiscali, opposte o non opposte dai contribuenti. 
  Relativamente alle successioni  apertesi  prima  della  entrata  in
vigore della presente legge e per  le  quali  non  sia  stato  ancora
definito il debito d'imposta, gli eredi potranno documentare i debiti
nascenti da saldi passivi di conti correnti bancari nei modi indicati
nel primo comma del presente articolo unico. 
  Non si fa luogo a rimborso di somme gia' pagate prima  dell'entrata
in vigore della presente legge. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 24 dicembre 1969 
 
                               SARAGAT 
 
                                                        RUMOR - BOSCO 
 
Visto, il Guardasigilli: GAVA