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LEGGE 12 dicembre 1969, n. 1020

Contributo statale per l'organizzazione sociale della pediatria preventiva.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 23-1-1970
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  All'istituto  di puericultura dell'Universita' di Roma e' concesso,
a  partire  dall'anno  1969,  un  contributo  finanziario  di lire 50
milioni  annui  per  la  realizzazione  del  programma  di  pediatria
preventiva  concordato  ed  approvato  ogni  anno dal Ministero della
sanita'.
  All'onere   derivante   dall'attuazione  della  presente  legge  si
provvede,  per  l'anno  finanziario  1969, mediante riduzione di pari
importo  degli  stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato
di  previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno
finanziario medesimo.
  Detto  finanziamento  verra'  iscritto  in  apposito capitolo dello
stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 dicembre 1969

                               SARAGAT

                                                  RUMOR - RIPAMONTI -
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA