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LEGGE 12 dicembre 1969, n. 1020

Contributo statale per l'organizzazione sociale della pediatria preventiva.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  23-1-1970 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

All'istituto di puericultura dell'Università di Roma è concesso, a partire dall'anno 1969, un contributo finanziario di lire 50 milioni annui per la realizzazione del programma di pediatria preventiva concordato ed approvato ogni anno dal Ministero della sanità.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 1969, mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Detto finanziamento verrà iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1969

SARAGAT RUMOR - RIPAMONTI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA