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LEGGE 2 dicembre 1969, n. 997

Norme integrative dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.

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Testo in vigore dal:  20-1-1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è sostituito dal seguente:
"Agli stessi impiegati, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, è concesso, a loro richiesta, di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età se le disposizioni relative al loro stato giuridico prevedono, in via normale, il mantenimento in servizio fino a sessantacinque anni, e sino al settantacinquesimo anno di età se il mantenimento in servizio è previsto fino a settanta anni".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1969

SARAGAT RUMOR - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA