LEGGE 22 dicembre 1969, n. 974

Soppressione del fondo per le iscrizioni di rendita da effettuarsi in esecuzione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, istituito con regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1689.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal: 15-1-1970
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
n. 1689.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  fondo  per le iscrizioni di rendita pubblica da effettuarsi, in
esecuzione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, a favore del
fondo  per  il  culto  e  degli  enti  ecclesiastici  assoggettati  a
conversione,  gestito  in  contanti  ai  sensi della legge 22 gennaio
1931, n. 28, e' soppresso.