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LEGGE 22 dicembre 1969, n. 964

Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonchè provvidenze varie in materia di finanza locale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  14-1-1970 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La parte seconda del libro II del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituita come segue:

DELLA SEZIONE AUTONOMA
DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE

Titolo I. - ISTITUZIONE, CONCESSIONE DI PRESTITI ED EMISSIONI DI CARTELLE

Art. 1. - La Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, istituita con gestione propria presso la Cassa depositi e prestiti con legge 24 aprile 1898, n. 132, è autorizzata a concedere prestiti mediante emissione di cartelle a comuni e province per:
a) la copertura dei disavanzi economici dei bilanci di previsione debitamente autorizzati;
b) il riscatto dei prestiti contratti con altri istituti, quando l'operazione sia prevista in un piano di risanamento economico-finanziario dell'ente.
L'importo dell'autorizzazione della competente autorità tutoria per i mutui da contrarre, ai sensi del comma precedente, si intende riferito al netto ricavo della operazione.
La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Sezione autonoma di credito spettano al direttore generale della Cassa depositi e prestiti.
Art. 2. - La facoltà di emissione delle cartelle, di cui all'articolo precedente, è data e regolata mediante decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, previa deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti competente ai sensi del successivo articolo 5.
I decreti sono registrati alla Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 3. - La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad aprire alla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale un credito in conto corrente.
La Sezione autonoma di credito comunale e provinciale potrà operare versamenti su questo conto corrente fino a renderlo attivo a proprio favore.
Con decreti del Ministro per il tesoro, su deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, sono stabiliti per detto conto corrente:
a) i limiti di somma entro i quali devono essere contenuti il credito e il debito di ciascuno dei due correntisti;
b) il saggio d'interesse che non potrà essere superiore a quello vigente per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.
Detti decreti sono registrati alla Corte dei conti.
Art. 4. - L'utile netto derivante dalle operazioni della Sezione di credito comunale e provinciale, è per intero devoluto alla formazione del fondo di riserva.
I capitali compresi nel detto fondo di riserva sono impiegati in rendite inscritte a debito dello Stato, in buoni del tesoro ed anche in qualsiasi specie di titoli emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle di credito fondiario o di credito agrario, in obbligazioni di enti al cui capitale la Cassa depositi e prestiti partecipi per legge.
Art. 5. - Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e la Commissione parlamentare di vigilanza esercitano le loro funzioni anche per la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

Titolo II. - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I PRESTITI CON EMISSIONE DI CARTELLE

Art. 6. - Ai prestiti della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale si applicano tutte le norme in vigore per quelli della Cassa depositi e prestiti contemplate da leggi generali o speciali.
Sulle delegazioni rilasciate per l'ammortamento e sui prestiti stessi - e non solo sulle cartelle emesse, ma anche sul denaro corrispondente per la somministrazione - non sono ammessi sequestri, opposizioni od altro impedimento qualsiasi.
Le annualità sono calcolate ad interesse uguale a quello delle cartelle da emettersi, aumentate, a titolo di compenso delle spese di amministrazione, di una aliquota da determinarsi con i decreti del Ministro per il tesoro di cui al precedente articolo 2, aliquota che non potrà essere superiore a centesimi 40 per ogni cento lire di capitale che rimane a mutuo.

Titolo III. - DELLE CARTELLE DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE.
CARTELLE ORDINARIE

Art. 7. - Le cartelle fruttano l'interesse netto - esente da ritenuta per qualsiasi imposta, tassa, tributo, contributo o diritto, presenti e futuri - stabilito nei decreti che regolano le emissioni; le cartelle stesse sono ammortizzabili per sorteggio annuale.
Gli interessi corrispondenti alle cartelle e il capitale dovuto per i titoli sorteggiati sono pagati con le modalità stabilite nei decreti ministeriali suddetti.
Le cartelle di credito comunale e provinciale sono rappresentate da titoli al portatore o da titoli nominativi; questi ultimi possono essere emessi per un numero illimitato di cartelle.
I titoli al portatore possono essere unitari o multipli.
La Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, quando lo creda opportuno o ne sia richiesta, può riscattare, all'atto stesso della consegna, le cartelle emesse in corrispondenza dei prestiti fatti.
Art. 8. - Alle cartelle della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale ed alle loro cedole sono applicabili tutte le disposizioni vigenti per i titoli del debito pubblico dello Stato comprese quelle relative alle esenzioni fiscali, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.
Per quanto possa occorrere si applicano alle emissioni della Sezione predetta le esenzioni ed agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.
Sono stabilite nel regolamento le disposizioni per la loro emissione, l'impiego nel pagamento dei mutui, la circolazione, il tramutamento, il sorteggio, il rimborso e l'annullamento e per il versamento di esse in rimborso anticipato dei mutui, nonché le operazioni che potranno farsi sulle cartelle, tanto al portatore quanto nominative, e le norme per eseguirle. Le disposizioni di cui al presente comma, possono essere modificate, ove occorra, con i decreti previsti dal precedente articolo 2.
La Cassa depositi e prestiti, gli Istituti previdenziali e assicurativi, compresi quelli amministrati dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, la Banca d'Italia, gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito nonché gli enti morali, sono autorizzati a far uso delle cartelle per tutte le operazioni, impieghi ed investimenti per i quali hanno facoltà di valersi dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
Possono anche valersene gli istituti di assicurazione per l'adempimento delle disposizioni di cui agli articoli 30, 40 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.
Art. 9. - In attesa dell'allestimento delle cartelle, la Sezione autonomia di credito comunale e provinciale può, in loro sostituzione, rilasciare agli acquirenti dichiarazioni provvisorie corrispondenti alle somme complessive degli acquisti fatti.
A queste dichiarazioni sono applicabili tutti i privilegi e le garanzie delle cartelle stesse.