LEGGE 5 dicembre 1969, n. 958

Proroga degli incarichi triennali di insegnamento nelle scuole elementari per gli anni scolastici 1969-1970 e 1970-1971.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 13-1-1970
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Gli  incarichi triennali per l'insegnamento nelle scuole elementari
conferiti  ai  sensi dell'art. 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831,
gia'  prorogati  con legge 6 aprile 1965, n. 335, con legge 26 maggio
1966,  n.  336, con legge 22 marzo 1967, n. 159, e con legge 2 aprile
1968,  n.  417,  sono,  prorogati per gli anni scolastici 1969-1970 e
1970-1971.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 dicembre 1969

                               SARAGAT

                                            RUMOR - FERRARI AGGRADI -
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA