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LEGGE 5 dicembre 1969, n. 958

Proroga degli incarichi triennali di insegnamento nelle scuole elementari per gli anni scolastici 1969-1970 e 1970-1971.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  13-1-1970 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Gli incarichi triennali per l'insegnamento nelle scuole elementari conferiti ai sensi dell'art. 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831, già prorogati con legge 6 aprile 1965, n. 335, con legge 26 maggio 1966, n. 336, con legge 22 marzo 1967, n. 159, e con legge 2 aprile 1968, n. 417, sono, prorogati per gli anni scolastici 1969-1970 e 1970-1971.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1969

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Visto, il Guardasigilli: GAVA