LEGGE 26 novembre 1969, n. 930

Modifica dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dall'articolo 6 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, recante provvedimenti per il Mezzogiorno.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 1-1-1970
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Il primo e secondo comma dell'articolo 37  della  legge  29  luglio
1957, n. 634, modificato dall'articolo 6  della  legge  29  settembre
1962, n. 1462, sono sostituiti dai seguenti: 
  "Il beneficio delle tasse fisse di registro e  ipotecarie  previsto
nell'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre  1947,  n.  1598,
ratificato con la legge 29 dicembre 1948, n. 1482, si applica,  oltre
che agli atti di primo trasferimento di proprieta' dei  fabbricati  e
terreni  occorrenti  per  i  fini  ivi  indicati  e   alle   ipoteche
contestualmente convenute  a  garanzia  del  prezzo  insoluto  e  per
sicurta' di debiti contratti ai fini del pagamento,  anche  al  primo
trasferimento effettuato a favore dei consorzi di cui all'articolo 21
della legge 29 luglio  1957,  n.  634,  e  successive  modificazioni,
nonche' ai trasferimenti dai consorzi stessi effettuati  a  qualsiasi
titolo a favore delle imprese industriali. 
  Il beneficio di cui innanzi si applica, altresi', anche  agli  atti
di retrocessione in favore dei proprietari espropriati dei terreni  o
di parte di essi che dai consorzi per le aree di sviluppo industriale
e per i nuclei di industrializzazione non dovessero  essere  ritenuti
utili ai propri fini o dei quali fosse disposta la revoca del decreto
di espropriazione". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 26 novembre 1969 
 
                               SARAGAT 
 
                                                        RUMOR - BOSCO 
 
Visto, il Guardasigilli: GAVA