LEGGE 30 ottobre 1969, n. 803

Norme in materia di avanzamento per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in particolari situazioni.

Testo in vigore dal: 7-12-1969
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La lettera b) dell'articolo 4 della legge 9 giugno 1964, n. 405, e'
sostituita dalla seguente:
  "b)  essere  in  possesso  del  diploma  di  maturita'  classica  o
scientifica  o  di abilitazione magistrale o di abilitazione tecnica,
rilasciato  da  qualsiasi  sezione  o  indirizzo  specializzato degli
istituti  tecnici,  commerciali,  industriali,  agrari, nautici o per
geometri".