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LEGGE 7 novembre 1969, n. 780

Modificazione dell'articolo 389 del codice di procedura penale.

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Testo in vigore dal:  18-11-1969
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il testo dell'articolo 389 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Art. 389. (Casi in cui si procede con istruzione sommaria). - "Per i reati di competenza della Corte di assise e del tribunale il procuratore della Repubblica deve procedere con istruzione sommaria quando l'imputato è stato sorpreso in flagranza o ha commesso il reato mentre era arrestato, detenuto o internato per misura di sicurezza e non si possa procedere a giudizio direttissimo.
Il procuratore della Repubblica deve altresì procedere con istruzione sommaria quando l'imputato nell'interrogatorio ha confessato di aver commesso il reato e non appaiono necessari ulteriori atti di istruzione.
Deve infine procedersi nello stesso modo, per i reati di competenza della Corte di assise o del tribunale punibili con pena detentiva temporanea o con pena meno grave, in ogni caso in cui la prova appare evidente.
In tutte le ipotesi previste nei commi precedenti, l'imputato il quale ritiene che non sussistano i requisiti per procedersi con istruzione sommaria, nel termine di cinque giorni dalla notifica di un ordine, o dalla notifica di ogni altro atto da cui si ricavi la notizia certa di un procedimento a suo carico, può chiedere, con istanza orale o scritta al procuratore della Repubblica, che si proceda con istruzione formale.
Il procuratore della Repubblica, nel termine di cinque giorni dalla presentazione dell'istanza, se accoglie la richiesta, trasmette gli atti del procedimento al giudice istruttore perché proceda con istruzione formale anche nei confronti degli altri computati; altrimenti la rigetta con decreto motivato che è depositato nella segreteria unitamente agli atti ed ai documenti su cui si fonda la decisione. Dell'avvenuto deposito è dato avviso, a cura del segretario, ai difensori dell'istante e degli altri imputati.
Entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al comma precedente, l'imputato può proporre ricorso, con contestuale presentazione dei motivi, al giudice istruttore, il quale, se lo accoglie, dispone che si proceda contro tutti gli imputati con istruzione formale; altrimenti restituisce gli atti al procuratore della Repubblica perché prosegua l'istruzione sommaria, disponendo che ne sia data notizia all'imputato.
Il pretore, per i reati di sua competenza, procede con istruzione sommaria, quando non procede a giudizio direttissimo o con decreto".