LEGGE 18 ottobre 1969, n. 751

Concessione di un assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra fruenti di assegno di superinvalidita' di cui alla lettera A ed alla lettera A-bis numeri 1 e 3 della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/12/1977)
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Testo in vigore dal: 23-11-1969
al: 27-3-1975
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato: 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  A favore dei pensionati di guerra di prima categoria  provvisti  di
assegni di superinvalidita' di cui alla lettera A,  ed  alla  lettera
A-bis, nn. 1 e 3, della tabella E annessa alla legge 18  marzo  1968,
n. 313, e' concesso - a decorrere dal 1° gennaio 1969  -  un  assegno
speciale annuo, non riversibile, rispettivamente di lire 1.500.000  e
di lire 1.200.000.