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LEGGE 18 ottobre 1969, n. 751

Concessione di un assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra fruenti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A ed alla lettera A-bis numeri 1 e 3 della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/12/1977)
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Testo in vigore dal:  23-11-1969 al: 27-3-1975
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



A favore dei pensionati di guerra di prima categoria provvisti di assegni di superinvalidità di cui alla lettera A, ed alla lettera A-bis, nn. 1 e 3, della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, è concesso - a decorrere dal 1° gennaio 1969 - un assegno speciale annuo, non riversibile, rispettivamente di lire 1.500.000 e di lire 1.200.000.