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LEGGE 13 ottobre 1969, n. 750

Norme per l'esecuzione delle opere di presidio e per il definitivo consolidamento della torre pendente di Pisa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  22-11-1969 al: 9-9-1975
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per le esigenze previste dalla presente legge e relative agli interventi per l'esecuzione delle opere di presidio e per il definitivo consolidamento della torre pendente di Pisa, è autorizzata la spesa di lire tre miliardi e duecento milioni così ripartita:

esercizio 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 700 milioni esercizio 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . lire 1.250 milioni esercizio 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . lire 1.250 milioni
Le relative somme sono iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi ed il periodo suddetti.