LEGGE 13 ottobre 1969, n. 744

Modifica dell'articolo 29 della legge 1 marzo 1965, n. 121, sugli organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e della Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 21-11-1969
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 1 marzo 1965, n. 121,
e' sostituito dal seguente:
  "L'ufficiale  nella  riserva di cui al comma precedente che risulti
vincitore  del  concorso  consegue la nomina col grado e l'anzianita'
posseduti. Nei suoi riguardi, ai fini della promozione a maggiore, il
periodo  di  permanenza  nel grado di capitano, di cui all'articolo 7
della presente legge, e' ridotto a 4 anni".