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LEGGE 13 ottobre 1969, n. 744

Modifica dell'articolo 29 della legge 1 marzo 1965, n. 121, sugli organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e della Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  21-11-1969 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 1 marzo 1965, n. 121, è sostituito dal seguente:
"L'ufficiale nella riserva di cui al comma precedente che risulti vincitore del concorso consegue la nomina col grado e l'anzianità posseduti. Nei suoi riguardi, ai fini della promozione a maggiore, il periodo di permanenza nel grado di capitano, di cui all'articolo 7 della presente legge, è ridotto a 4 anni".