stai visualizzando l'atto

LEGGE 13 ottobre 1969, n. 740

Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa e stanziamenti di fondi necessari a coprire le spese derivanti dall'applicazione della legge stessa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  6-11-1969 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Governo è autorizzato per tutta la durata della terza tappa del periodo transitorio definito dall'articolo 8 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, che ha avuto inizio il 1 gennaio 1966, e comunque non oltre il 31 dicembre 1969, ad emanare, con decreti aventi forza di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nei trattati istitutivi della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, le norme necessarie:
a) per dare esecuzione alle misure previste:
1) dagli articoli 11, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 115, 117, 118, 119 e 120 del trattato istitutivo della Comunità economica europea e dal protocollo relativo al commercio interno tedesco;
2) dai capi III, VI e IX del titolo secondo del trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;
b) per assicurare, conformemente all'articolo 5 del trattato istitutivo della Comunità economica europea e all'articolo 192 del trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica, l'esecuzione degli obblighi derivanti dai regolamenti già operanti nell'ordinamento dello Stato a norma dell'articolo 189 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, dalle direttive e dalle decisioni emesse dagli organi della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, con la decorrenza da ciascuno di essi stabilita;
c) per stabilire le sanzioni amministrative e le pene per le infrazioni alle norme di cui alla lettera b), nei limiti dell'ammenda fino a lire 2 milioni e dell'arresto fino ad un anno, applicabili congiuntamente o alternativamente.
Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenterà al Parlamento una relazione sulla Comunità economica europea e sulla Comunità europea dell'energia atomica, anche in relazione alla presente delega.