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LEGGE 13 agosto 1969, n. 617

Concessione a favore dell'Ente acquedotti siciliani di contributi straordinari per il quinquennio 1969-73.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  8-10-1969 al: 24-3-1973
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la concessione a favore dell'Ente acquedotti siciliani di contributi straordinari annui di lire 1.300.000.000, per ciascuno degli anni finanziari dal 1969 al 1973, a copertura delle spese sostenute o da sostenere per il perseguimento dei fini istituzionali, per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria, per il ripianamento dei bilanci, nonché per il pagamento dei ratei d'ammortamento sui mutui assunti o da assumere per l'estinzione di passività esistenti al 31 dicembre 1968, documentate a bilancio.
Una relazione sull'andamento dell'Ente dovrà essere allegata ogni anno allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
La relazione è deliberata dal consiglio di amministrazione dell'Ente acquedotti siciliani, unitamente al conto consuntivo.
La prima relazione dovrà contenere un piano di risanamento della gestione entro il 1973.
Le somme di cui al presente articolo saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli anni finanziari dal 1969 al 1973.