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LEGGE 13 agosto 1969, n. 613

Proroga al 1 luglio 1971 del termine stabilito dal comma sesto dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, recante norme sulla circolazione stradale, modificato con legge 26 giugno 1964, n. 434.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1992)
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Testo in vigore dal:  5-10-1969 al: 31-12-1992
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Al sesto comma dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, le parole: "fino al 1° luglio 1969" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 1° luglio 1971".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 agosto 1969

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