LEGGE 13 agosto 1969, n. 591

Riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal: 26-9-1969
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  La  durata  settimanale  del   lavoro   ordinario   del   personale
dell'esercizio dell'Azienda autonoma delle ferrovie  dello  Stato  e'
stabilita in 44 ore dal 1° maggio 1969, in 42 ore dal 1° agosto  1970
e in 40 ore dal 1° gennaio 1972. 
  Per il personale di macchina utilizzato  alle  manovre  con  agente
unico la durata della settimana lavorativa non puo'  superare  le  40
ore dal 1° agosto 1970 e le 38 ore dal 1° gennaio 1972.