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LEGGE 10 luglio 1969, n. 469

Modifiche agli articoli 33 e 35 della legge 5 giugno 1965, n. 707, recante norme sull'ordinamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sul reclutamento, stato ed avanzamento del personale appartenente al complesso musicale, ed agli articoli 24 e 25 della legge 13 luglio 1965, n. 882, sull'ordinamento della banda della guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-8-1969 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al primo comma dell'art. 33 della legge 5 giugno 1965, n. 707, e dell'art. 24 della legge 13 luglio 1965, n. 882, sono aggiunte in fine le seguenti parole:
"L'eventuale periodo di servizio prestato in eccedenza sarà conteggiato in occasione del successivo avanzamento".