LEGGE 10 luglio 1969, n. 469

Modifiche agli articoli 33 e 35 della legge 5 giugno 1965, n. 707, recante norme sull'ordinamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sul reclutamento, stato ed avanzamento del personale appartenente al complesso musicale, ed agli articoli 24 e 25 della legge 13 luglio 1965, n. 882, sull'ordinamento della banda della guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 20-8-1969
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  primo  comma  dell'art. 33 della legge 5 giugno 1965, n. 707, e
dell'art.  24  della  legge  13 luglio 1965, n. 882, sono aggiunte in
fine le seguenti parole:
  "L'eventuale  periodo  di  servizio  prestato  in  eccedenza  sara'
conteggiato in occasione del successivo avanzamento".