LEGGE 10 luglio 1969, n. 375

Modifica alla legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza riguardo ai tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria ed artiglieria, ai capitani di fregata del ruolo normale, ai tenenti colonnelli e colonnelli del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica ed ai tenenti colonnelli e maggiori della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 2-8-1969
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il numero delle promozioni annuali a colonnello dei  ruoli  normali
delle armi, quale risulta dalla tabella n. 1 annessa  alla  legge  12
novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni,  e'  fissato  per
ciascuno degli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 in 56 per la fanteria,  5
per la cavalleria e 32 per l'artiglieria. Le promozioni  annuali  che
risultano eccedenti al numero stabilito  per  ciascun  ruolo  normale
delle armi dalla suindicata tabella n. 1 sono disposte con decorrenza
dal 1° gennaio dei suddetti anni. 
  Il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati da ammettere a
valutazione ai fini della formazione dei quadri  di  avanzamento  per
ciascuno degli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 e' fissato in 167 per  il
ruolo normale dell'arma di fanteria, 11 per quello di cavalleria,  65
per quello di artiglieria. 
  Le  eccedenze  organiche  nel   grado   di   colonnello   derivanti
dall'applicazione della presente legge sono riassorbite, a  decorrere
dal 1° gennaio 1973, mediante le vacanze risultanti da cause  diverse
da quelle indicate nelle lettere a) e d) dell'articolo 44 della legge
12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. 
  In deroga a quanto stabilito alla colonna 6 dei quadri III.  (Ruolo
normale dell'arma  di  fanteria),  IV  (Ruolo  normale  dell'arma  di
cavalleria),  V  (Ruolo  normale  dell'arma  di  artiglieria),  della
tabella n. 1  annessa  alla  legge  12  novembre  1955,  n.  1137,  e
successive  modificazioni,  il  numero  dei  colonnelli  non   ancora
valutati da ammettere a valutazione  ai  fini  della  formazione  dei
quadri di avanzamento per gli anni 1970, 1971 e 1972  e'  determinato
sulla base di un quinto del numero degli stessi colonnelli non ancora
valutati, diminuito delle eccedenze verificatesi  per  effetto  delle
promozioni di cui al precedente primo comma.