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LEGGE 29 maggio 1969, n. 315

Nuove disposizioni in materia di passaggi a livello in consegna a privati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 13-7-1969
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Azienda   autonoma   delle  ferrovie  dello  Stato,  qualora  sia
necessario  per  esigenze  della  circolazione  o  per  la  sicurezza
dell'esercizio  o  per  la  tutela  della pubblica incolumita', puo',
sentite   le  amministrazioni  comunali  interessate,  sopprimere  le
comunicazioni private mediante passaggi a raso esistenti sulle strade
ferrate  dello Stato, espropriando i diritti di transito sui passaggi
stessi.
  In caso di interclusione di fondi, l'Azienda dovra' o ricostituire,
a  proprie spese, in convenienti condizioni di comodita' e sicurezza,
le  comunicazioni  soppresse,  ovvero  deviarle su strade pubbliche o
private, anche con attraversamento di fondi intermedi.
  Nei  casi  previsti  dal  presente  articolo  si applicano le norme
vigenti  in  tema  di  esproprio  per le opere interessanti l'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato.