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LEGGE 2 maggio 1969, n. 279

Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (INCIS) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  29-6-1969 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato) della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzato il limite di impegno di Lire 300.000.000 per la concessione in favore dell'istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo del 5 per cento ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, per mutui che l'istituto medesimo contrarrà con la Cassa depositi e prestiti, o direttamente con altri enti, per la costruzione di alloggi da assegnarsi in locazione semplice al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Detti alloggi sono riservati alle speciali esigenze di servizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici e dovranno essere assegnati ai dipendenti delle dette aziende autonome.
L'assegnazione può essere disposta solo limitatamente al periodo in cui il personale presta servizio nella sede nella quale sono situati gli alloggi e deve in ogni caso essere revocata qualora il personale medesimo sia trasferito ad altra sede o cessi dal servizio alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Gli alloggi medesimi sono esclusi dalla cessione in proprietà prevista dalle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.
I mutui che l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato contrarrà a norma del presente articolo sono garantiti dallo Stato, ferma restando la prelazione dell'ente finanziatore prevista dall'articolo 359 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.