LEGGE 26 maggio 1969, n. 260

Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, e alla tabella n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 24-6-1969
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Per l'anno 1969 le promozioni al grado di  maggiore  dell'Arma  dei
carabinieri  e  del  ruolo  normale  di  artiglieria   sono   fissate
rispettivamente in 84 e 97. 
  Le promozioni che risultano eccedenti  il  numero  stabilito  dalla
tabella n. 1  annessa  alla  legge  12  novembre  1955,  n.  1137,  e
successive modificazioni, sono disposte con decorrenza dal 1° gennaio
1969. 
  Dette promozioni sono effettuate  formando  le  necessarie  vacanze
mediante promozioni a tenente colonnello.