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LEGGE 2 maggio 1969, n. 250

Modifica degli articoli 2 e 3 della legge 27 luglio 1967, n. 621, concernente corresponsione di compensi orari di intensificazione al personale degli uffici locali dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 15-6-1969
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'onere  annuo previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 1967,
n. 621, e' ridotto da lire 4.850.000.000 a lire 3.800.000.000.
  In  conseguenza,  a  partire dall'anno finanziario 1968, a modifica
dell'articolo  2  della citata legge n. 621, il limite di spesa annuo
relativo     alle    prestazioni    straordinarie    del    personale
dell'Amministrazione   delle   poste   e  telecomunicazioni,  di  cui
all'ultimo  comma  dell'articolo  3  del decreto del Presidente della
Repubblica  5  giugno  1965, n. 749, e' ridotto di lire 2.250.000.000
anziche' di lire 3.300.000.000.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 maggio 1969

                               SARAGAT

                                                      RUMOR - MAZZA -
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA