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LEGGE 2 maggio 1969, n. 250

Modifica degli articoli 2 e 3 della legge 27 luglio 1967, n. 621, concernente corresponsione di compensi orari di intensificazione al personale degli uffici locali dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  15-6-1969 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'onere annuo previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 1967, n. 621, è ridotto da lire 4.850.000.000 a lire 3.800.000.000.
In conseguenza, a partire dall'anno finanziario 1968, a modifica dell'articolo 2 della citata legge n. 621, il limite di spesa annuo relativo alle prestazioni straordinarie del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, è ridotto di lire 2.250.000.000 anziché di lire 3.300.000.000.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 maggio 1969

SARAGAT RUMOR - MAZZA - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA