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LEGGE 21 aprile 1969, n. 167

Assegnazione al Mediocredito centrale di somme per la concessione di contributi agli interessi per operazioni di esportazioni di cui alla legge 28 febbraio 1967, n. 131, e norme modificative e integrative della legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/10/1972)
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Testo in vigore dal:  21-5-1969

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Per la corresponsione di contributi sugli interessi, a favore degli istituti ed aziende di credito finanziatori delle operazioni di esportazioni con pagamento differito, previste dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131, è assegnata al Mediocredito centrale la somma di 45 miliardi di lire ripartita come segue:
lire 10 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1968, 1969, 1970 e 1971;
lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1972.
La somma suddetta, è corrisposta al Mediocredito centrale ad integrazione degli utili di esercizio destinati alla corresponsione di contributi sugli interessi e sarà tenuta dall'Istituto, fino all'impiego, in un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.