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LEGGE 8 aprile 1969, n. 160

Finanziamento degli interventi per il Mezzogiorno.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  6-5-1969 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La durata del primo periodo di attuazione degli interventi della Cassa del Mezzogiorno, prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è riferita al sessennio 1965-1970.
L'efficacia del Piano pluriennale per il coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno, relativo agli anni finanziari 1966-1969, approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 3 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è prorogata al 31 dicembre 1970.