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LEGGE 2 aprile 1969, n. 151

Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-5-1969 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine per l'abrogazione dell'articolo 99 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, fissato dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1966, n. 1196, è prorogato al 31 dicembre 1970.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1969

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Visto, il Guardasigilli: GAVA