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LEGGE 31 marzo 1969, n. 150

Modifica dell'articolo 60 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-5-1969 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I commi secondo, terzo, quinto e sesto dell'articolo 60 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e 7 maggio 1965, n. 430) sono così modificati:

Comma secondo: "Con lo stesso decreto il Ministro nomina i supplenti: due del componente di cui alla precedente lettera a), scegliendoli tra i magistrati che esercitano le medesime funzioni del titolare; due del componente di cui alla precedente lettera b), scegliendoli tra i sostituti procuratori generali presso la Corte suprema di cassazione, e quattro dei componenti di cui alle precedenti lettere d) ed e), scegliendoli fra i funzionari con qualifica di cancelliere capo di Corte di appello o di segretario capo di Procura generale presso la Corte di appello".
Comma terzo: "Il direttore generale dell'organizzazione giudiziaria è sostituito dal direttore dell'Ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie o da chi ne fa le veci, nonché da un magistrato da scegliersi tra i magistrati d'appello addetti al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale della organizzazione giudiziaria e degli affari generali, nominato dal Ministro con il decreto predetto".
Comma quinto: "I componenti della commissione, ad eccezione dei membri di diritto, durano in carica due anni".
Comma sesto: "Qualora si ravvisi necessario, per il tempestivo espletamento delle operazioni di scrutinio, il presidente della commissione può formare, con il concorso dei componenti supplenti, tre sottocommissioni, di cinque membri ciascuna, affidando la presidenza di due di esse ai presidenti supplenti. In tal caso ogni sottocommissione espleta le operazioni per il conferimento delle promozioni e determinate qualifiche".