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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1969, n. 128

Ordinamento interno dei servizi ospedalieri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/1990)
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Testo in vigore dal:  8-5-1969

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, concernente gli enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera;
Visti gli articoli 40 e 41 della legge predetta, concernenti la delega al Governo della Repubblica ad emanare norme aventi forza di legge ordinaria sull'ordinamento interno dei servizi ospedalieri;
Sentite le associazioni sindacali delle categorie interessate ed i rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere designati dalla relativa associazione;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 40 della stessa legge;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Servizi ospedalieri


I servizi ospedalieri si distinguono in:
a) servizi igienico-organizzativi;
b) servizi di diagnosi e cura;
c) servizi amministrativi e generali.
In ogni ente ospedaliero sono istituite una direzione sanitaria e una direzione amministrativa, dipendenti dal presidente del consiglio di amministrazione.
Le due direzioni attuano le direttive del presidente e del consiglio di amministrazione, coordinando reciprocamente le rispettive competenze.
Negli enti ospedalieri da cui dipendono più ospedali è istituita la sovraintendenza sanitaria.