LEGGE 27 marzo 1969, n. 121

Impiego di contenitori fissi e mobili non metallici per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli oli minerali e loro derivati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
Testo in vigore dal: 4-5-1969
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  la  lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto
degli   oli   minerali  e  dei  loro  derivati,  compresi  i  liquidi
infiammabili,  combustibili  ed  i  cui  vapori  possano  dar luogo a
scoppio,  e' consentita l'utilizzazione di contenitori fissi e mobili
non  metallici,  di  qualunque forma, purche' gli stessi diano idonee
garanzie per la sicurezza.