LEGGE 27 marzo 1969, n. 120

Autorizzazione all'emissione di cartelle fondiarie a fronte degli scarti rateizzati sui mutui edilizi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 4-5-1969
al: 31-12-1993
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  disposizioni dell'articolo 4, decimo comma, del decreto-legge 6
settembre  1965,  n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n.
1179, si applicano a tutti i mutui concessi dagli Istituti di credito
fondiario  ed  edilizio, ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 474,
purche'  le  abitazioni  abbiano  le  caratteristiche di cui al testo
unico   delle   disposizioni  sull'edilizia  popolare  ed  economica,
approvato  con  regio  decreto  28 aprile 1938, n. 1165, e successive
modificazioni ed integrazioni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 marzo 1969

                               SARAGAT

                                               RUMOR - COLOMBO - GAVA

                                               Visto,              il
Guardasigilli: GAVA