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LEGGE 5 aprile 1969, n. 119

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, riguardante il riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  17-4-1969 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, concernente il riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
"A conclusione degli studi svolti nel liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità".
All'articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"L'esame di maturità è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Le modalità stabilite negli articoli seguenti si intendono valide, in via sperimentale, fino al 30 settembre 1970".
All'articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Possono sostenere gli esami di maturità gli alunni di scuola statale, pareggiata e legalmente riconosciuta, che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso del liceo classico, del liceo scientifico, del liceo artistico, dello istituto tecnico e dell'istituto magistrale e che siano stati dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale".
All'articolo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"L'ammissione è deliberata motivatamente dal consiglio di classe a maggioranza. In caso di parità di voti il candidato è ammesso".
All'articolo 2, quarto comma, sono soppresse le parole: o dalle prove sostitutive di cui al comma secondo del successivo articolo 3.
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Le operazioni di scrutinio nelle scuole legalmente riconosciute si svolgono secondo le norme vigenti.
I candidati non considerati nel primo comma dello articolo 2 per le materie per le quali, a norma del presente decreto non è prevista una regolare prova d'esame, saranno sottoposti dalla stessa commissione esaminatrice a prove orali integrative, tenendo conto del titolo di studio di cui il candidato è provvisto, secondo norme di orientamento da emanarsi a cura del Ministero della pubblica istruzione. La commissione esaminatrice terrà altresì conto di una eventuale altra maturità o abilitazione precedentemente conseguita.
Qualsiasi cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e dimostri di avere adempiuto l'obbligo scolastico può chiedere di essere ammesso all'esame di maturità".
L'articolo 4 è soppresso.
All'articolo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"La prima prova scritta consiste nella trattazione in italiano di un tema scelto dal candidato fra quattro che gli vengono proposti e che tende ad accertare le sue capacità espressive e critiche".
All'articolo 5, il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Le seconda prova scritta, che per l'istituto tecnico può essere grafica o scritto-grafica, sarà indicata dal Ministero entro il 10 maggio e verterà su materie indicate nell'allegata Tabella A".
All'articolo 5, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
"Nelle zone dove esistono scuole in cui l'insegnamento si svolge in lingua diversa da quella italiana, le prove saranno svolte nella rispettiva lingua. Nelle scuole delle valli ladine le prove saranno svolte, a scelta dei candidati, o in lingua italiana o in lingua tedesca".
All'articolo 5, il sesto comma è sostituito dai seguenti:
"I temi relativi alle prove scritte sono inviati dal Ministero.
Qualora i temi non giungano tempestivamente a destinazione, i temi stessi sono proposti e scelti dalla commissione giudicatrice secondo le modalità previste per gli esami dall'articolo 85 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.
Per le scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana il Ministero provvederà alla traduzione nelle rispettive lingue di insegnamento dei temi proposti".
All'articolo 5, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"La valutazione degli elaborati viene effettuata collegialmente".
All'articolo 6, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:
"Il colloquio, nell'ambito dei programmi svolti nello ultimo anno, verte su concetti essenziali di due materie scelte rispettivamente dal candidato e dalla commissione fra quattro che vengono indicate dal Ministero entro il 10 maggio e comprende la discussione sugli elaborati".
All'articolo 6, l'ultimo comma è soppresso.
All'articolo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Le commissioni giudicatrici degli esami di Stato sono nominate dal Ministro per la pubblica Istruzione e sono composte del presidente e di cinque membri, di cui uno appartenente alla stessa classe dell'istituto statale pareggiato o legalmente riconosciuto che ha curato la preparazione dei candidati, per il quale si può derogare dai requisiti di cui al seguente quarto comma del presente articolo in mancanza di insegnanti di ruolo o abilitati tra i docenti della classe. Il membro interno più anziano per servizio in ciascuna commissione sarà anche il membro effettivo per i privatisti".
All'articolo 7, la lettera c) del secondo comma è sostituita dalla seguente:
"c) liberi docenti incaricati e assistenti universitari di materie attinenti all'esame od ordinari di scuola secondarie di secondo grado statali o pareggiate";
All'articolo 7, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
"c-bis) provveditori agli studi a riposo purché provenienti dall'insegnamento o dalle presidenze nelle scuole secondarie di secondo grado";
All'articolo 7, la lettera d) del secondo comma è sostituita dalla seguente:
"d) presidi di ruolo o a riposo dei licei, degli istituti magistrali e degli istituti tecnici statali o pareggiati";
All'articolo 7, la lettera e) del secondo comma è sostituita dalla seguente:
"e) professori di ruolo A degli istituti di istruzione classica, scientifica, tecnica, magistrale che da almeno un anno siano stati compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per capo d'istituto nelle scuole secondarie superiori o che abbiano conseguito l'ultima classe di stipendio o che abbiano superato l'esame di merito distinto e il cui insegnamento di cattedra si svolga nel gruppo terminale di classi che preparano direttamente all'esame di maturità (triennio o quadriennio)".
All'articolo 7, 11 terzo comma è sostituito dal seguente:
"In caso di assoluta necessità, il Ministro è autorizzato a derogare dalle limitazioni previste nella lettera c) del precedente comma, circa l'utilizzazione dei liberi docenti quali presidenti delle commissioni giudicatrici, fermo restando il criterio della materia attinente allo esame".
All'articolo 7, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:
"Il presidente delle commissioni di maturità nei licei artistici è scelto oltre che nelle categorie indicate alle lettere a) e b) del precedente secondo comma anche tra i liberi docenti incaricati e assistenti universitario di materie attinenti all'esame od ordinari di licei artistici statali o pareggiati, nonché tra i professori di ruolo delle accademie di belle arti e tra i professori di terzo ruolo dei licei artistici che abbiano conseguito da almeno un anno l'ultima classe di stipendio o che abbiano superato l'esame di merito distinto. I commissari per le materie artistiche sono scelti tra i professori di ruolo dei licei artistici e delle accademie di belle arti e tra i professori incaricati triennali che insegnino da almeno un biennio le materie su cui verte l'esame. I commissari per le materie culturali sono scelti tra i professori di ruolo dei licei artistici e tra i professori di cui al precedente quarto comma".
All'articolo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:
"A conclusione dell'esame di maturità viene formulato, per ciascun candidato, un motivato giudizio, sulla base delle risultanze tratte dall'esito dell'esame, dal curriculum degli studi e da ogni altro elemento posto a disposizione della commissione. Il candidato lavoratore studente può, a sua discrezione, porre a disposizione della commissione copia del libretto di lavoro e una dichiarazione dell'azienda da cui dipende, che attesti la mansione che egli svolge, la sua qualifica e l'orario di lavoro".
All'articolo 8, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il giudizio, se positivo, si conclude con la dichiarazione di maturità espressa a maggioranza. A parità di voti della commissione giudicatrice prevale il voto del presidente. Il giudizio di maturità è integrato da un voto espresso da tutti i componenti della commissione ciascuno dei quali può assegnare un voto compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 10. Nel caso in cui della commissione facciano parte commissari aggregati a pieno titolo il voto complessivo sarà rapportato a sessantesimi".
All'articolo 8, il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Per ciascun, candidato maturo la commissione esprime anche la propria valutazione relativamente all'orientamento dimostrato ai fini della scelta degli studi universitari. Le commissioni della maturità artistica esprimono la propria valutazione ai fini della scelta degli studi nella facoltà di architettura o nell'accademia di belle arti".
All'articolo 8, quinto comma, sono soppresse le parole:
"La maturità è dichiarata con almeno quattro voti favorevoli".
All'articolo 8, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"I candidati non provenienti da scuola statale pareggiata o legalmente riconosciuta i quali non abbiano conseguito la maturità possono, a giudizio espresso dalla maggioranza semplice della commissione, essere ammessi a frequentare l'ultima classe".
Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente articolo 8-bis:
"Art. 8-bis
(Prove scritte suppletive per ammalati)
Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimo motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse in un periodo fissato dal Ministero della pubblica istruzione prima della conclusione degli esami.
I temi saranno inviati dal Ministero secondo le norme in vigore.
Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono, in quanto applicabili, anche ai candidati agli esami di licenza dell'istituto di arte e della scuola magistrale".
All'articolo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Al presidente e ai membri delle commissioni per gli esami di maturità viene corrisposto, in aggiunta alla indennità di missione, ove spetti, un compenso forfettario rispettivamente di lire 200.000 se fuori sede o di lire 150.000 se in sede, e di lire 120.000 se fuori sede o di lire 100.000 se in sede".
All'articolo 10, il secondo comma è sostituito dai seguenti:
"L'esame di licenza si conclude, in caso di esito positivo, con l'attribuzione del giudizio di "ottimo" "distinto", "buono", "sufficiente" e in caso di esito negativo con la dichiarazione "non licenziato".

Il

candidato privatista che non ottenga la licenza e che non abbia l'idoneità alla terza classe della scuola media, a giudizio della commissione, ha la facoltà di iscriversi alla terza classe". Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente articolo 11-bis:

Art. 1

"Art. 11-bis.
(Norme di applicazione)

Con sua ordinanza il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce le norme necessarie per l'applicazione della presente legge".
Alla tabella A, alla voce "Maturità magistrale", è soppressa la parola "Pedagogia".
Alla tabella A dopo la voce "Maturità magistrale", è aggiunta la seguente:
"MATURITÀ ARTISTICA.

Composizione e sviluppo di un tema architettonico . . . . grafica Saggio di figura dal vero . . . . . . . . . . . . . . . grafica".

Alla tabella A, dopo la voce "Istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingua estera" è aggiunta la seguente:
"ISTITUTI TECNICI PER GEOMETRI.

1) Costruzione e disegno di costruzione . . . . . . . . . grafica 2) Topografia e disegno topografico . . . . . . . scritto-grafica 3) Estimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scritta".

Alla tabella A, la voce "Istituti tecnici per il turismo", è sostituita dalla seguente:
"ISTITUTI TECNICI PER IL TURISMO.

1) Tecnica turistica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . scritta 2) Seconda lingua straniera . . . . . . . . . . . . . . . scritta 3) Terza lingua straniera . . . . . . . . . . . . . . . scritta".

Alla tabella A, alla voce "Istituti tecnici industriali" - sottovoce "Indirizzo: Energia nucleare" -, il numero 2) è sostituito dal seguente:
"2) Elettronica generale e nucleare, misure elettriche".
Alla tabella A, alla voce "Istituti tecnici industriali", la sottovoce: "Indirizzo: Meccanica", è sostituita dalla seguente:
"Indirizzo: Meccanica.

1) Meccanica applicata alle macchine scritta
2) Disegno di costruzioni meccaniche e studi di fabbricazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . grafica".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1969

SARAGAT RUMOR - FERRARI AGGRADI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA