LEGGE 21 marzo 1969, n. 97

Modifica dell'art. 39 della legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 25-4-1969
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  terzo  comma  dell'articolo 39 della legge 12 novembre 1955, n.
1137,  quale modificato dall'articolo 5 della legge 27 febbraio 1958,
n. 295, e' sostituito dal seguente:
  "Nei  gradi  in  cui  l'avanzamento  ha luogo a scelta, le aliquote
comprendono, oltre gli ufficiali gia' valutati giudicati idonei e non
iscritti  in  quadro anche se collocati in soprannumero agli organici
ai  sensi  dell'articolo  48,  tanti ufficiali non ancora valutati, a
partire  dal  primo  di essi, quanti sono indicati in ciascun ruolo e
grado delle tabelle 1, 2 e 3 annesse alla presente legge.
  Nel  computo  degli ufficiali non ancora valutati sono compresi gli
ufficiali  idonei  e iscritti in quadro per la promozione al grado al
quale  il  computo  si  riferisce  e che alla data del 31 ottobre non
siano stati ancora promossi".