LEGGE 10 marzo 1969, n. 95

Integrazione del Fondo di rotazione Istituito con la legge 8 agosto 1957, n. 777, recante provvidenze creditizie per la zootecnia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 25-4-1969
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la spesa di lire 5.500 milioni, da iscrivere nello
stato  di  previsione  della  spesa  del Ministero dell'agricoltura e
delle  foreste  per  l'anno  finanziario 1969, a reintegrazione delle
dotazioni  del  Fondo  di  rotazione  istituito con la legge 8 agosto
1957, n. 777.