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LEGGE 10 marzo 1969, n. 95

Integrazione del Fondo di rotazione Istituito con la legge 8 agosto 1957, n. 777, recante provvidenze creditizie per la zootecnia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  25-4-1969 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa di lire 5.500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1969, a reintegrazione delle dotazioni del Fondo di rotazione istituito con la legge 8 agosto 1957, n. 777.