stai visualizzando l'atto

LEGGE 4 marzo 1969, n. 89

Modifiche al primo comma dell'articolo 7 della legge 25 giugno 1909, n. 372, e al primo comma dell'articolo 172 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, sulla rimozione dei cadaveri dalla sede ferroviaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/1980)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  24-4-1969 al: 29-11-1980
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 25 giugno 1909, n. 372, e il primo comma dell'articolo 172 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, sono modificati come segue:
"Qualora in seguito ad incidente ferroviario o per qualsiasi altra causa, anche ignota, si rinvengano sulla sede ferroviaria, ed in posizione tale da interessare la libera circolazione dei treni, dei cadaveri, questi possono essere rimossi, anche prima dell'intervento della autorità giudiziaria, previo accertamento e descrizione delle precise condizioni in cui furono rinvenuti, a cura dei funzionari, ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza, degli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri o del sindaco del luogo o di chi ne fa le veci nell'esercizio delle funzioni di autorità locale di pubblica sicurezza.
Uguale facoltà è attribuita ai graduati e agenti della polizia ferroviaria e dei carabinieri in servizio di polizia ferroviaria, qualora non sia possibile il tempestivo intervento di una delle predette autorità, in relazione alle necessità dell'esercizio".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1969

SARAGAT RUMOR - MARIOTTI - RESTIVO - GAVA

Visto, il Guardasigilli: GAVA