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LEGGE 28 febbraio 1969, n. 21

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1969.

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Testo in vigore dal: 15-3-1969
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in
vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie  e  il  versamento
nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per  l'anno
finanziario 1969, giusta l'annesso stato di previsione per  l'entrata
(Tabella n. 1). 
  E' altresi' autorizzata l'emanazione  dei  provvedimenti  necessari
per rendere esecutivi i ruoli delle  imposte  dirette  pertinenti  il
medesimo anno.