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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1968, n. 1255

Regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/2001)
Testo in vigore dal:  11-1-1969 al: 1-8-2001
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Vista la legge 26 febbraio 1963, n. 441, che reca modifiche alla predetta legge;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste, per le finanze, per la grazia e la giustizia, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, limitatamente alle discipline della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate previsti dall'art. 6 della predetta legge 30 aprile 1962, n. 283.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 3 agosto 1968

SARAGAT LEONE - ZELIOLI LANZINI - SEDATI - FERRARI AGGRADI - GONELLA - ANDREOTTI - BOSCO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1968

Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 27. - GRECO