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DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1968, n. 1241

Iscrizione alle facoltà ed agli istituti superiori di magistero limitatamente all'anno accademico 1968-1969.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 12 febbraio 1969, n. 8 (in G.U. 15/02/1969, n.41).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 23-12-1968
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta   la  necessita'  e  l'urgenza  di  adottare  disposizioni
relative all'ammissione ai corsi delle facolta' di magistero;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  In  deroga  alle  disposizioni  di cui all'art. 224 del testo unico
delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31
agosto  1933,  n.  1592,  l'iscrizione alle facolta' ed agli istituti
superiori di magistero limitatamente all'anno accademico 1968-1969 ha
luogo senza l'esame di concorso previsto dalla citata norma del testo
unico.