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LEGGE 19 novembre 1968, n. 1187

Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal: 1-12-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e' sostituito dal
seguente:
  "Il  piano  regolatore  generale  deve considerare la totalita' del
territorio comunale.
  Esso deve indicare essenzialmente:
    1)  la  rete  delle  principali  vie  di  comunicazione stradali,
ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti;
    2)   la   divisione  in  zone  del  territorio  comunale  con  la
precisazione   delle  zone  destinate  all'espansione  dell'aggregato
urbano  e  la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare
in ciascuna zona;
    3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte
a speciali servitu';
    4)  le  aree  da  riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico
nonche' ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale;
    5)  i  vincoli  da  osservare  nelle  zone  a  carattere storico,
ambientale, paesistico;
    6) le norme per l'attuazione del piano".